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La domanda classica che ogni farmacista si pone è : è obbligato il collaboratore farmacista ad accettare di svolgere la mansione durante un turno notturno? che doveri ha il collaboratore farmacista ?

Partiamo da come definisce il lavoro notturno la normativa per poi arrivare al CCNL delle farmacie private.

Il lavoro notturno, viene descritto nell’art. DL 66/2003, e viene definito un periodo di almeno sette ore che decorrono tra la mezzanotte e le cinque del mattino.

Il datore di lavoro ha l’onere di verificare l’idoneità del lavoratore al lavoro notturno, attraverso corrette e specifiche visite mediche.

Cosa dice il CCNL in merito al lavoro notturto e dai doveri che ha il farmacista ?

Il CCNL della Farmacie Private, all’art. 19 definisce il servizio notturno, lo svolgimento della mansione dall’orario di chiusura serale della Farmacia all’orario di apertura.

Il turno notturno può svolgersi in presenza o in reperibilità e in questi casi, oltre alla maggiorazione, il dipendente ha diritto ad un importo stabilito dalle tariffe nazionali per ogni chiamata, il c.d. Diritto fisso.

Com’è noto, il lavoro notturno effettuato in una farmacia si discosta dal resto dei turni notturni, poiché la farmacia ha il dovere di essere prima di tutto garante di un servizio al pubblico. Infatti, è proprio l’ASL che impone le aperture per dare servizio ai cittadini, alternandole tra le varie farmacie del territorio, anche nelle ore notturne e/o festive.

 

Quando il farmacista può decidere di non svolgere il turno notturno ?

Il turno notturno fa parte del mansionario del farmacista ed è possibile sottrarsi solo ed esclusivamente in determinate condizioni:

  • stato di gravidanza;
  • madre di figlio che non ha compiuto l’anno;
  • madre, o in alternativa il padre, con figli di età inferiori a tre anni;
  • lavoratore con soggetto disabile a carico;
  • madre, o in alternativa il padre, unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a 12 anni,
  • madre,  o in alternativa il padre, adottiva o affidataria di un minore nei primi tre anni di ingresso dello stesso in famiglia, ma non oltre il dodicesimo anno di età;

Senza alcuna giustificata condizione che permetta alla lavoratrice o al lavoratore di rifiutare il lavoro notturno, il dipendente è passibile di un’eventuale contestazione di addebito da parte del datore di lavoro per chiedere delle giustificazioni in merito alla negazione della propria attività lavorativa durante i turni.

 

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