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Il ministero del lavoro ha comunicato che la Commissione europea ha dato l’approvazione al rinnovato esonero contributivo per l’assunzione di donne svantaggiate, meglio conosciuto come Bonus assunzione donne svantaggiate.

L’agevolazione che era già entrata in vigore con la Legge di Bilancio 2021, passa dal 50% dei contributi al 100% . Vediamo insieme nel dettaglio il Bonus assunzione donne svantaggiate:

Datori di lavoro che possono accedere all’agevolazione:

Possono accedere all’agevolazione tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, compresi i datori di lavoro del settore agricolo.

Non si applica quindi nei confronti delle pubbliche Amministrazioni ma come già affermato dall’Istituto hanno diritto anche gli enti pubblici economici, ovvero:

  1. gli Istituti autonomi case popolari trasformati  in enti pubblici economici;
  2. gli enti  trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico;
  3. le ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, i iscritte nel registro delle persone giuridiche;
  4. le aziende speciali costituite anche in consorzio;
  5. i consorzi di bonifica;
  6. i consorzi industriali;
  7. gli enti morali;
  8. gli enti ecclesiastici.

Lavoratrici per le quali spetta l’incentivo

L’incentivo riguarda le seguenti 4 categorie di lavoratrici svantaggiate:

  1.  donne con almeno cinquant’anni di età e “disoccupate da oltre dodici mesi”;
  2.  “donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”. Si precisa che il rapporto di lavoro può svolgersi anche al di fuori delle aree indicate;
  3.  donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”.
  4.  donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi”. ( vanno conteggiati anche i contratti a termine di  durata di almeno 6 mesi ovvero un’attività di collaborazione coordinata con remunerazione annua sia superiore a 8.145 euro o, ancora, un’attività di lavoro autonomo  con reddito annuo lordo superiore a 4.800 euro.

Il requisito deve sussistere alla data della richiesta di beneficio.

Quali rapporti di lavoro rientrano nell’incentivo ?

I rapporti di lavoro per la quale è possibile usufruire del Bonus assunzione donne svantaggiate, sono:

  • le assunzioni a tempo determinato;
  • le assunzioni a tempo indeterminato;
  • le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato.

anche in caso di part-time e per i rapporti di lavoro subordinato con vincolo  associativo stretto con una cooperativa di lavoro e anche a scopo di somministrazione. 

Sono esclusi:

  • i rapporti di lavoro intermittente.
  • i rapporti di apprendistato
  • i contratti di lavoro domestico

in quanto godono già di aliquote contributive ridotte .

Con riferimento alla durata del periodo agevolato, si chiarisce che, l’incentivo:

– in caso di assunzione a tempo determinato, spetta fino a 12 mesi;

– in caso di assunzione a tempo indeterminato, spetta per 18 mesi;

– in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine già agevolato, è riconosciuto per complessivi 18 mesi a decorrere dalla data di assunzione.

L’incentivo spetta anche in caso di proroga del rapporto  fino al limite complessivo di 12 mesi.

 

Se hai dubbi o domande sul Bonus assunzione donne svantaggiate scrivici a info@studiodamianozamboni.it