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Il farmacista neolaureato può essere assunto con un contratto di apprendistato professionalizzante?

In questo articolo vediamo insieme un argomento molto richiesto e discusso, soprattutto tra i farmacisti che stanno per entrare nel mondo del lavoro.

 

Partendo dalla normativa, l’apprendistato professionalizzante è un contratto di lavoro considerato a “tempo indeterminato” dalla normativa, ma con una particolarità speciale: alla fine del periodo del contratto entrambe le parti hanno la possibilità di confermare il rapporto di lavoro o di cessarlo con un preavviso di 45 giorni, i quali decorrono dal giorno della fine del contratto. L’apprendistato mira a far conseguire al dipendente una qualifica professionale mai svolta in precedenza. I dipendenti assunti con questo contratto possono essere inquadrati in livelli più bassi oppure avere un riduzione della retribuzione con percentuali delineate dal CCNL. La formazione è sempre a carico del datore di lavoro e deve essere sia interna che esterna. La funzione non è solo di tipo retributivo a fronte di una prestazione lavorativa, ma anche di tipo formativo. A seguito di questa definizione, la giurisprudenza si è chiesta se il farmacista neolaureato può rientrare in questo tipo di assunzione oppure deve essere considerato già formato, considerando anche che ha l’obbligo di iscriversi ad un ordine professionale per poter svolgere la sua mansione?

 

Il farmacista neolaureato può essere assunto con un contratto di apprendistato professionalizzante? Proviamo a riflettere:

 

Il CCNL delle Farmacie Private tratta l’argomento dell’apprendistato, per i collaboratori già farmacisti, in modo molto particolare, infatti non ammette alcuna riduzione né della retribuzione né della qualifica, equiparandoli ai dipendenti già qualificati. Pertanto, si sottolinea che gli scatti di anzianità devono decorrere dalla data di assunzione e non dalla data di conferma alla fine del contratto; inoltre dopo due anni, anche se apprendista, il farmacista ha diritto alla maturazione dell’indennità I.S.Q.. Anche se vengono assimilati a coloro che sono già farmacisti a tempo indeterminato, gli apprendisti farmacisti hanno il diritto e l’obbligo di svolgere delle ore di formazione interna ed esterna (cd. Formazione integrata), questo porta alla conclusione che il dipendente anche se farmacista iscritto all’ordine, viene considerato ancora inesperto e non pronto a dispensare il farmaco in piena autonomia; l’apprendista infatti deve essere sempre affiancato da un tutor e non deve mai rimanere da solo nello svolgimento della mansione.

 

Se il CCNL ammette l’inserimento di risorse già considerati professionisti con questa modalità, non vi è alcun problema nell’applicare questo tipo di contratto. Il problema della liceità si pone solo ed esclusivamente quando il datore di lavoro utilizzi l’apprendistato solo ed esclusivamente per il risparmio economico che comporta all’azienda e sottovalutando i requisiti per poterlo applicare, ad esempio evitando di erogare formazione.

 

Una versione differente la troviamo, invece, con la sentenza della Corte d’Appello di Roma del 12 gennaio 2022, la quale definisce il contratto di apprendistato del farmacista viziato, poiché al momento dell’assunzione il collaboratore ha già la qualifica di farmacista ed è già iscritto ad un ordine.

 

Al momento la normativa non si è espressa in merito e il CCNL, anche dopo il rinnovo del 2021, ha ribadito la possibilità di sottoscrivere contratti di apprendistato con farmacisti che non hanno mai svolto la mansione presso altri datori, portando alla conclusione che se il dipendente è correttamente formato sia internamente all’azienda che esternamente, il rapporto di lavoro rimane lecito.

 

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