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Lavoro agile: regole e nuove tutele a seguito della fine del periodo di emergenza

Vediamo insieme le novità espresse nell’accordo , raggiunto tra imprese e sindacati, con la regia del ministro del Lavoro

Adesione alla modalità di Lavoro Agile

Il lavoratore manifesta l’adesione alla modalità di Lavoro Agile su base volontaria e deve essere sempre subordinata alla sottoscrizione di un accordo individuale scritto, fermo restando il diritto di recesso.  Il lavoratore può recedere dall’accordo individuale senza incombere nel licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, nè non può far rilevare sul piano disciplinare.

L’Accordo Individuale

L’accordo individuale tra l’azienda e il singolo lavoratore deve adeguarsi al CCNL di riferimento e deve essere coerente con la disciplina di legge e con il Protocollo stabilito. In dettaglio l’accordo deve contenere i seguenti elementi:

  • la durata, che può essere: a termine o a tempo indeterminato;
  • l’alternanza tra i periodi di lavoro all’interno e all’esterno dei locali aziendali

E’ bene ricorda che la prestazione in modalità agile non deve incidere sugli elementi contrattuali in essere quali livello, mansioni, inquadramento professionale e retribuzione. Ricordiamo inoltre che durante le giornate di lavoro agile di norma non sono previste prestazioni di lavoro straordinario. 

Caratteristiche della modalità lavorativa Agile

  • La giornata lavorativa svolta in modalità agile si caratterizza per «l’assenza di un preciso orario di lavoro e per
    l’autonomia nello svolgimento della prestazione nell’ambito degli obiettivi prefissati, nonché nel rispetto dell’organizzazione delle attività assegnate dal responsabile a garanzia dell’operatività dell’azienda».
  • La prestazione di lavoro agile può essere articolata in fasce orarie, individuando la fascia di disconnessione nella quale il lavoratore non eroga la prestazione lavorativa
  • Diritto alla disconnessione: vanno adottate specifiche misure tecniche e organizzative per garantire la fascia di disconnessione.
  • Per assenze legittime (malattia, infortuni, permessi retribuiti, ferie), il lavoratore può disattivare i propri dispositivi di connessione e, in caso di ricezione di comunicazioni aziendali non è obbligato a prenderle in carico.
  • Il lavoratore è libero di individuare il luogo dove svolgere la prestazione in modalità agile, purché consenta la prestazione in condizioni di sicurezza e riservatezza.
  • Fatti salvi diversi accordi, il datore di lavoro di norma, fornisce la strumentazione tecnologica e informatica necessaria per assicurare al lavoratore la disponibilità di strumenti che siano idonei all’esecuzione della prestazione e sicuri per l’accesso ai sistemi aziendali.
  • Le spese di manutenzione e di sostituzione della strumentazione fornita al lavoratore agile sono a carico del datore di lavoro che ne resta proprietario.

Hai dubbi o domande sulle nuove regole e tutele del lavoro agile?

Scrivi ai nostri Consulenti del Lavoro per avere una consulenza info@studiodamianozamboni.it