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Ci sono diverse tipologie di retribuzione con cui un lavoratore può essere per l’appunto “retribuito”, noi abbiamo selezionato le 4 principali. Scopriamole insieme nel nostro articolo

Il diritto alla retribuzione è costituzionalmente garantito dall’art. 36, il quale stabilisce che il lavoratore subordinato “ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato e in ogni caso sufficiente a garantire a lui e alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa”.

Quali sono le tipologie di retribuzione?

Retribuzione a tempo

La retribuzione a tempo è la più diffusa tra le quattro tipologie, ed è anche quella che tutti maggiormente conosciamo. A differenza della retribuzione a cottimo che vedremo nel paragrafo seguente, l’ammontare del trattamento economico riconosciuto al lavoratore non è vincolato ai risultati prodotti, ma alla durata temporale della prestazione lavorativa.

Essa viene dunque calcolata moltiplicando il compenso stabilito per una unità di tempo per il numero di unità svolte. L’unità di tempo può essere l’ora, il mese o il giorno, moltiplicata quindi per il numero delle unità temporali di lavoro svolto.

A cottimo

Dopo la retribuzione a tempo quella a cottimo è una delle formule più utilizzate dai datori di lavoro. Inizialmente questo sistema è nato principalmente per i lavoratori autonomi, proprio perché nella prestazione viene considerato il risultato finale del lavoro compiuto, e solo in seguito questa tipologia di retribuzione si è allargata anche al lavoro subordinato.

La retribuzione a cottimo viene stabilità secondo questa modalità di calcolo: moltiplicando il compenso stabilito per un determinato risultato atteso dal lavoratore per il numero di unità effettivamente prodotte in un determinato periodo temporale, e non come la retribuzione a tempo dove il compenso è determinato sulla base della durata della prestazione lavorativa.

Nei contratti collettivi non vi è mai previsione di cottimo puro, eventualmente un cottimo “misto” al fine di assicurare in ogni caso un minimo di retribuzione al lavoratore indipendentemente dal risultato ottenuto.

A compartecipazione

Nella retribuzione a compartecipazione il lavoratore è retribuito mediante:

  • l’attribuzione di provvigioni sul valore di uno o più affari conclusi o semplicemente promossi dal lavoratore (forma contemplata dalle regolamentazioni contrattuali collettive per i viaggiatori e piazzisti dipendenti da aziende industriali o commerciali);
  • la partecipazione agli utili o ai prodotti dell’azienda

 Con prestazioni in natura

L’Articolo 2099 c.c., che prevede il pagamento in natura, ovvero, il datore di lavoro e il lavoratore possono stabilire che la retribuzione sia costituita, anziché da denaro, da prestazioni in natura, come ad esempio vitto e dell’alloggio oppure prevedere una quota dei prodotti raccolti o trasformati.

Nella retribuzione in natura rientrano anche altri benefici che le aziende possono riservare ai propri dipendenti, come:

  • mensa aziendale interna con gestione propria o affidata in appalto ad apposita società;
  • mensa esterna presso apposite strutture;
  • buoni pasto di un determinato valore, da utilizzare in esercizi convenzionati come supermercati, ristoranti, bar ecc…
  • Fringe Benefits
  • Alloggio

Se vi siete persi l’articolo riguardante La retribuzione in Natura, vi basterà cliccare sul link che trovate qui sotto

Retribuzione in natura: non è come pensi