Cause estinzione del rapporto di lavoro
Il rapporto di lavoro, come un qualsiasi altro rapporto umano, ha un inizio e ha anche una fine. Ma quali sono le cause che portano all’estinzione del rapporto di lavoro?
Cause estinzione del rapporto di lavoro: scopriamole insieme ai nostri consulenti del lavoro che ci spiegheranno in quanti modi può concludersi un contratto di lavoro.
Cause estinzione del rapporto di lavoro: quali modi?
Come anticipato all’inizio dell’articolo, il contratto di lavoro può terminare per diverse motivazioni, ovvero:
- Scadenza del contratto a tempo determinato
- Risoluzione consensuale
- Impossibilità della prestazione
- Esercizio del recesso
Scadenza del contratto a Tempo Determinato
Come dice il titolo stesso, il rapporto di lavoro in questa tipologia contrattuale si estingue alla sua naturale scadenza, non è previsto il recesso anticipato salvo nel caso di accordo di entrambe le parti ( lavoratore e datore di lavoro) o in caso di recesso per giusta causa (art. 2119 Codice Civile).
Risoluzione consensuale
In questo modo è possibile sciogliere prima il contratto di lavoro a diverse condizioni.
Il datore di lavoro ha così il vantaggio di non dover sottostare a limitazioni del contratto di lavoro o del licenziamento, ma anche i dipendenti possono trarre vantaggio da una risoluzione consensuale, ad esempio per una riduzione del giorno effettivo di licenziamento o per concordare una maggiore liquidazione.
Importante è stabilire la data di decorrenza, ovvero quando inizia la risoluzione consensuale. La data di decorrenza può essere immediata o differita: nel primo caso la risoluzione consensuale è da intendersi valida dal momento in cui viene sottoscritto l’accordo; nel secondo i soggetti coinvolti convengono che il dipendente lavori regolarmente fino alla cessazione del rapporto di lavoro, o si metta in aspettativa o goda delle ferie rimanenti.
Oltre alla normale liquidazione, è possibile anche concordare una somma di denaro aggiuntiva, sulla quale né il dipendente né l’azienda pagano i contributi INPS. In conclusione, con una risoluzione consensuale si sottoscrive un accordo personalizzato tra azienda e dipendente, che può portare benefici per entrambi.
Impossibilità della prestazione
Può succedere che il lavoratore perda la possibilità di eseguire la prestazione lavorativa: in questo caso è possibile licenziarlo.
si pensi, ad esempio, alla guardia giurata alla quale viene ritirato il permesso di portare ed usare armi, oppure al lavoratore di una società di trasporto aereo al quale è stato ritirato il tesserino aeroportuale con conseguente impossibilità di entrare nei locali dell’aeroporto; ancora, si pensi al medico ospedaliero al quale l’Ordine dei medici ha revocato l’iscrizione.
In tutti questi casi, e nelle ipotesi simili, per il lavoratore sopraggiunge l’impossibilità di eseguire la prestazione, dunque è possibile il licenziamento.
Esercizio del recesso
Il recesso consiste nella volontà di porre fine al rapporto di lavoro, e in questo caso può essere effettuato sia dal datore di lavoro che dal lavoratore:
Dimissioni: se la volontà di recidere il contratto proviene dal lavoratore
Il lavoratore può sempre recedere dal contratto di lavoro ma con alcuni limiti.
Se il rapporto di lavoro è a tempo determinato, il recesso è consentito solo in presenza di una giusta causa e dunque in presenza di un grave inadempimento del datore di lavoro che rende impossibile la prosecuzione anche solo provvisoria del rapporto.
Se il rapporto di lavoro è a tempo indeterminato, il lavoratore può recedere liberamente ma deve rispettare il periodo di preavviso, la cui durata è stabilita dal contratto collettivo, salvo sempre la presenza di una giusta causa.
Licenziamento: se è il datore di lavoro a recidere il contratto
Puoi decidere di recedere dal contratto di lavoro solo in presenza di:
- giusta causa, qualora si verifichino gravi inadempienze contrattuali e fatti e/o comportamenti estranei alla sfera del contratto;
- giustificato motivo soggettivo, quando ricorre l’inadempimento degli obblighi contrattuali del lavoratore, meno gravi e legati a fatti o comportamenti riguardanti il rapporto di lavoro, che fanno venir meno l’idoneità del lavoratore a svolgere la mansione;
- giustificato motivo oggettivo, quando il licenziamento non è imputabile direttamente al lavoratore ma determinato da ragioni legate all’ attività produttiva o all’organizzazione del lavoro.
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