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Il contratto di apprendistato è un contratto di lavoro che prevede un periodo di formazione iniziale, al termine del quale, in accordo tra il datore di lavoro e l’apprendista, il contratto si trasforma a tempo indeterminato.

Il datore di lavoro dunque è  tenuto non solo a erogare la retribuzione, ma anche le ore di formazione necessaria all’apprendista per l’acquisizione delle competenze professionali o per la riqualificazione di una professionalità.

Oggi approfondiamo l’apprendistato professionalizzante, definito anche contratto di mestiere.

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE O CONTRATTO DI MESTIERE

Ha come obiettivo l’apprendimento di un lavoro o di un mestiere.

In questo caso, dovrà essere specificato all’interno del contratto il profilo formativo e la qualifica prevista al termine del percorso.

Inoltre per le aziende con più di 50 dipendenti, questa tipologia di apprendistato prevede l’obbligo, di trasformare il contratto a tempo indeterminato, con almeno il 20% degli apprendisti presenti in azienda.

COME FUNZIONA LA FORMAZIONE IN UN CONTRATTO DI APPRENDISTATO?

Il percorso di formazione che l’apprendista deve svolgere, può svilupparsi in parte all’interno e in parte all’esterno dell’azienda.

La formazione interna viene definita nel piano formativo individuale, che come detto nel paragrafo precedente deve essere presente nel contratto di assunzione, specificando gli obiettivi formativi che l’apprendista deve raggiungere al termine del periodo del contratto.

La formazione esterna, invece, si svolge presso strutture formative specializzate e consente all’apprendista di raggiungere una parte degli obiettivi previsti dal contratto.

DURATA DELLA FORMAZIONE E DEL CONTRATTO

 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE O CONTRATTO DI MESTIERE

  • formazione: 120 ore suddivise nel triennio: 40 ore per i laureati, 80 ore per i diplomati, 120 ore in possesso della licenzia media
  • contratto: varia sulla base di quanto previsto dai CCNL di categoria; generalmente è compresa fra 6 mesi e 3 anni. Fanno eccezione alcune professioni del settore artigiano (ad esempio orafi o falegnami), per cui la durata può essere estesa fino a 5 anni.

BENEFIT DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO

L’apprendista, come tutti i lavoratori dipendenti, ha diritto ai seguenti benefit:

  • copertura assistenziale per malattia e maternità
  • assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, le malattie (anche professionali), l’invalidità
  • copertura previdenziale
  • assegno per il nucleo familiare
  • Naspi e altri ammortizzatori sociali, in caso di crisi dell’impresa

Tutti i lavoratori assunti con contratto di apprendistato hanno inoltre diritto di accedere al TFR (trattamento di fine rapporto).

ETÀ MASSIMA PER L’APPRENDISTATO

Anche per determinare l’età massima per l’accesso a un contratto di Apprendistato occorre fare riferimento alla tipologia dello stesso:

– al contratto di apprendistato professionalizzante possono accedere i giovani tra i 18 e i 29 anni (nel caso in cui siano già in possesso di qualifica professionale, anche a partire dall’età di 17 anni). Il Jobs Act ha introdotto la possibilità di assumere con contatto di apprendistato professionalizzante anche ai disoccupati percettori di Naspi, Dis-Coll e altri ammortizzatori sociali senza limiti d’età. La qualifica prevista da questa tipologia cambia in base a quanto previsto dai CCNL.

FERIE PREVISTE DAL CONTRATTO DI APPRENDISTATO

Il lavoratore dipendente con contratto di Apprendistato ha, come gli altri dipendenti, diritto alle ferie annuali retribuite.

La maturazione delle ferie è vincolata all’effettiva prestazione di lavoro e la durata minima si calcola in relazione ai contratti collettivi nazionali.

APPRENDISTATO LICENZIAMENTO

In quanto contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche il contratto di apprendistato prevede che i lavoratori possano beneficiare delle tutele previste dall’ordinamento contro il licenziamento illegittimo, vale a dire senza giusta causa (comportamenti gravi che giustificano l’interruzione anticipata del rapporto di lavoro) o giustificato motivo (per inadempimenti degli obblighi contrattuali da parte del lavoratore o nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi formativi, oppure per motivi inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione e al funzionamento della stessa).

Nel caso in cui non si presentino una giusta causa o un giustificato motivo per interrompere anticipatamente il rapporto di lavoro, il datore di lavoro può recedere dal contratto di apprendistato solo al termine del periodo di formazione, quindi alla scadenza del contratto.

Naturalmente è prevista la possibilità per entrambe le parti di recedere dal contratto con un preavviso, le cui tempistiche sono determinate dal CCNL o da una specifica contrattuale definita in accordo dalle due parti.