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Lo smartworking è entrato ormai nella nostra quotidianità e si sta rilevando essere uno strumento utile soprattutto per i genitori che devono affrontare il ritorno a scuola dei figli. Ma cosa stabilisce il nuovo decreto a riguardo? Il nostro consulente del lavoro risponde a questa domanda

Il Decreto Legge n. 111 dell’8 settembre 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 223 dell’8 settembre 2020, introduce disposizioni urgenti per far fronte ad esigenze finanziarie e di sostegno per l’avvio dell’anno scolastico connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Smartworking e ritorno scuola: il Consulente del Lavoro risponde

In questo articolo viene esaminato l’art. 5 del già menzionato Decreto, che con decorrenza dal 9 settembre 2020 prevede la possibilità di ricorrere al lavoro agile o, in alternativa, alla fruizione di un congedo straordinario per i genitori che si trovino a fronteggiare il periodo di quarantena obbligatoria per contatti scolastici del figlio convivente minore di quattordici anni.

A seguito dell’applicazione delle “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARSCoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” predisposte dall’Istituto superiore della sanità i genitori lavoratori dipendenti (settore privato o pubblico) con figli che frequentano scuole e servizi educativi dell’infanzia si potranno trovare a fronteggiare periodi di quarantena obbligatoria disposti dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente.

L’art. 5, comma 1 del Decreto n. 111/2020 prevede che un genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni quattordici, e che sia stata la disposta la quarantena dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.

Se non posso svolgere lo smartworking ?

Qualora la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e, comunque, in alternativa al ricorso al lavoro agile, uno dei genitori, alternativamente all’altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio fruendo di un congedo straordinario. Si precisa che il diritto non potrà essere esercitato se un genitore è già in lavoro agile o non lavora.

Il congedo prevede un trattamento economico sotto forma di indennità a carico dell’INPS, pari al 50% della retribuzione calcolata secondo quanto previsto dall’art. 23 del D.lgs. n. 151/2001, e durante i periodi di astensione dal lavoro sarà riconosciuta la contribuzione figurativa.

Questo beneficio è transitorio e può essere riconosciuto solo per periodi compresi entro il 31 dicembre 2020, ed è in ogni caso soggetto a un limite massimo di spesa, raggiunto il quale l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande. A tal proposito, mancano le istruzioni operative da parte dell’Istituto e non è stato ancora implementato il portale per la ricezione delle domande.

Attualmente, la normativa che regolamenta il ricorso allo smart working “semplificato” prevede che esso sarà possibile fino al termine della durata dello stato di emergenza che è fissato per il 15 ottobre. Sicché dal 16 ottobre si dovrà ritornare alla procedura e alle regole ordinarie. In primo luogo, sarà necessario sottoscrivere un accordo individuale con il dipendente che regoli lo smart working, anche se il periodo riguarderà pochi giorni.

Successivamente, sarà necessario notificare e inviare l’accordo al Ministero del lavoro tramite la procedura informatica standard.

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