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Settimana scorsa abbiamo parlato degli obblighi dei datori di lavoro, oggi invece parliamo di 5 obblighi che ha il lavoratore nei confronti del proprio datore e del luogo di lavoro.

5 obblighi del lavoratore

Obbligo di diligenza

Il primo obbligo previsto dalla legge viene chiamato obbligo di diligenza. Lo troviamo all’interno dell’art. 2104 c.c. prevede che: ” Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall’interesse dell’impresa e da quello superiore della produzione nazionale”.

In che cosa consiste? 

Il lavoratore è tenuto a svolgere la propria attività lavorativa in maniera scrupolosa, ma anche nell’eseguire i comportamenti accessori, strumentali ad un’utile prestazione. La diligenza deve però essere collegata anche alle esigenze organizzative dell’impresa, nel senso che la prestazione viene diligentemente effettuata solo se la stessa può essere integrata e coordinata con il lavoro di altri dipendenti.

Obbligo di obbedienza

Quest’obbligo è regolamentato sempre dall’art.2104 del c.c e prevede che il lavoratore: “Deve inoltre osservare le disposizioni per l’esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall’imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende”.

Il lavoratore deve adempiere alle disposizioni che il datore di lavoro gli impartisce per la corretta esecuzione del lavoro. Chiaramente il lavoratore ha sempre diritto di rifiutarsi di svolgere mansioni o azioni che siano vietate dalla legge.

Dovere di Fedeltà

Un altro obbligo che troviamo all’interno del codice civile, è Il dovere di fedeltà che viene regolamentato dall’art. 2105 c.c., e prevede che: “Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore, né divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio”.

Il dovere di fedeltà, come recita l’articolo, si suddivide in due ulteriori obblighi:

  • divieto di concorrenza;
  • obbligo alla segretezza.

Divieto di concorrenza

Come indica la parola stessa, il lavoratore non può trattare affari che sono in concorrenza con il datore di lavoro presso cui è assunto. Qualora il datore di lavoro venga a conoscenza di una simile condotta, il licenziamento sarà senz’altro giustificato.

Il divieto di concorrenza decade nel momento in cui avviene la risoluzione del contratto di lavoro, a meno che le parti non abbiano stipulato un apposito patto di non concorrenza.

Obbligo di riservatezza

Il lavoratore non può divulgare le notizie attinenti all’impresa, né quelle coperte da segreto, né quelle che pur avendo un carattere “neutro”, se diffuse all’esterno possono costituire un pregiudizio per il datore di lavoro. Tale obbligo deve essere rispettato anche al di fuori dell’orario di lavoro e durante la sospensione del contratto.

L’obbligo di riservatezza, a differenza del divieto di concorrenza, permane intatto anche successivamente alla cessazione del rapporto.

 

Se vi siete per l’articolo sui 5 obblighi del datore di lavoro, ti basta cliccare qui: 5 obblighi del datore di lavoro